Dal 25 maggio 2018 è cambiata la normativa relativa alla protezione dei dati personali in seguito all’entrata in vigore del Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation – di seguito “GDPR” o “Regolamento”).
Le novità pratiche principali per lo psicologo riguarderanno: la predisposizione di un Documento in cui lo psicologo dichiara a priori come tratterà i dati; le modalità di redazione dell’Informativa; la gestione dell’Archivio.
Il nuovo Regolamento Europeo rappresenta quindi l’opportunità per comprendere meglio gli obblighi contrattuali, legali e deontologici, cui ogni psicologo deve adempiere nel proprio esercizio della professione.
Privacy e segreto professionale dello psicologo
Lo psicologo, per definizione, è un professionista che interviene sulla salute di individui gruppi e comunità. Per tale motivo ogni psicologo nel suo lavoro entra in contatto con i dati personali dell’interessato. Il lavoro dello psicologo è già profondamente caratterizzato dai principi di tutela di tutto quanto appreso in ragione del rapporto professionale in virtù di quanto previsto dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Il corretto esercizio della professione è quindi già di base coerente con un corretto trattamento dei dati. Moltissimi articoli del Codice, infatti, rimandano o si integrano perfettamente con i principi del GDPR.
In merito al contratto dello psicologo con i propri clienti/pazienti sono recentemente subentrate anche altre nuove e differenti norme come l’obbligo di preventivo e la trasmissione telematica delle spese sanitarie al “sistema tessera sanitaria”. Tutto ciò premesso, PRIMA di ogni prestazione professionale, il professionista psicologo sarà quindi sempre obbligato a: consegnare l’informativa, ovvero uno o più documenti in cui vengono chiarite tutte le informazioni, in modo adeguato e comprensibile, riguardanti:
-le modalità di trattamento dei dati personali / privacy alla luce del Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del D.Lgs 196 del 2003 (cd. “Codice Privacy”);
-le prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza alla luce del consenso informato secondo il Codice Deontologico;
quanto richiesto dall’obbligo di preventivo ai sensi della L. n.124/2017; e, in caso di prestazione sanitaria, i riferimenti e chiarimenti in merito alla trasmissione telematica delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate.
Dopo la presentazione dell’informativa/e, dopo aver fornito tutti i chiarimenti necessari e le spiegazioni richieste, assicuratosi di aver adeguatamente informato l’interessato in merito a questioni giuridiche, deontologiche e professionali, lo psicologo deve richiedere esplicitamente e in modo chiaro e dimostrabile l’opposizione o le firme:
-al consenso informato (art.24 o art.31 C.D.)
-l’accettazione del preventivo (L. n.124/2017)
-al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196 del 2003 / GDPR 679/16).
In assenza di questi passaggi preliminari non è possibile effettuare nessuna prestazione professionale. (in caso di prestazioni sanitarie è altresì necessario) la trasmissione telematica delle spese sanitarie (ex art.24 o art.31 C.D). DOPO la prestazione professionale, lo psicologo è tenuto a trattare e conservare i dati nel proprio archivio secondo indicazioni specifiche e definite in un documento da redigere a cura di ogni professionista prima delle prestazioni, il registro dei trattamenti. Tali obblighi si applicano anche alla figura dello psicologo online.